Calcolo fattura per professionisti e forfettari

Scegli il regime fiscale e inserisci il compenso: ottieni imponibile, IVA, ritenuta d'acconto, bollo e il netto che il cliente ti bonifica. Funziona anche al contrario, partendo dalla cifra che vuoi incassare.

Regime
Parto da
Netto che ricevi–
Totale fattura–
Compenso
Rivalsa / contributo integrativo
Imponibile
Marca da bollo
Totale documento
Netto a pagare

Fattura nel regime forfettario

Il forfettario non applica IVA e non subisce ritenuta d'acconto. Il professionista iscritto alla Gestione Separata può addebitare al cliente la rivalsa INPS del 4%, che fa parte del compenso. Sopra 77,47 € si applica la marca da bollo da 2,00 €, che può essere riaddebitata al cliente.

Esempio: compenso di 1.000,00 € + rivalsa INPS 40,00 € + bollo 2,00 € = 1.042,00 € da incassare.

Diciture da riportare in fattura:

Quello che incassi non è tutto tuo: una parte va accantonata per imposta e contributi. Calcola quanto con il calcolatore del forfettario.

Fattura con ritenuta d'acconto (regime ordinario)

Nel regime ordinario si applica l'IVA (di solito al 22%), salvo le operazioni esenti come le prestazioni sanitarie. Se il cliente è un sostituto d'imposta si applica anche la ritenuta d'acconto del 20%. Il cliente trattiene la ritenuta e la versa con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento.

Esempio: compenso 1.000,00 € + rivalsa INPS 40,00 € = imponibile 1.040,00 €. IVA 22%: 228,80 €. Totale fattura 1.268,80 €. Ritenuta 20% su 1.040,00 €: 208,00 €. Netto a pagare: 1.060,80 €.

Prestazioni sanitarie esenti IVA

Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono esenti IVA (art. 10, c. 1, n. 18, DPR 633/72). È il caso tipico di medici e psicologi in attività clinica. In regime ordinario scegli "Esente IVA" come aliquota.

Esempio: psicologo che fattura a un cliente sostituto d'imposta, compenso 1.000,00 € + contributo integrativo ENPAP 2% (20,00 €) = imponibile 1.020,00 €. IVA esente, bollo 2,00 € addebitato al cliente: totale fattura 1.022,00 €. Ritenuta 20% su 1.000,00 €: 200,00 €. Netto a pagare: 822,00 €.

Partire dal netto che vuoi incassare

Se hai concordato un importo netto, scegli "Netto da incassare": il calcolatore trova il compenso da indicare in fattura perché, dopo IVA, rivalse e ritenute, il bonifico sia quella cifra.

C'è un'eccezione. Se addebiti il bollo al cliente, quando l'imponibile supera 77,47 € il totale sale di colpo di 2,00 €. Alcuni netti vicini alla soglia quindi non si possono ottenere. In quel caso il calcolatore lo segnala e usa il primo compenso con il bollo.

Domande frequenti

Il forfettario deve applicare la ritenuta d'acconto?

No. I compensi dei forfettari non sono soggetti a ritenuta (art. 1, comma 67, L. 190/2014). In fattura va indicata la dicitura di esonero, così il cliente non trattiene nulla.

La rivalsa INPS 4% è obbligatoria?

No, è facoltativa: puoi addebitarla al cliente oppure no. Non è un contributo versato per tuo conto: i contributi restano a tuo carico, al 26,07% del reddito (24% se sei pensionato o iscritto a un'altra previdenza obbligatoria). La rivalsa fa parte del compenso, quindi aumenta un po' il reddito su cui si calcolano imposte e contributi. Nel forfettario è un ricavo e conta anche per la soglia di 85.000 €.

Quando si mette la marca da bollo in fattura?

Quando la fattura non ha IVA (forfettari, operazioni esenti o fuori campo) e l'importo supera 77,47 €. Costa 2,00 €. Con la fattura elettronica si paga in modo virtuale, a trimestre.

Su cosa si calcola la ritenuta d'acconto?

Sul compenso al netto dell'IVA. Comprende la rivalsa INPS 4% della Gestione Separata ma non il contributo integrativo delle casse professionali, né le spese anticipate in nome e per conto del cliente. Dal 2025 sono esclusi dalla ritenuta anche i rimborsi delle spese sostenute per l'incarico e addebitati analiticamente al cliente (art. 54, c. 2, lett. b, TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192/2024), che restano però soggetti a IVA. I rimborsi forfettari restano invece soggetti a ritenuta.

I risultati sono stime basate sulla normativa 2026 e su ipotesi semplificate indicate nella pagina. Non sostituiscono il parere di un commercialista o di un CAF. Aggiornato il 6 ottobre 2026.